IL
TAR DI CATANIA HA COMUNICATO DI AVER INVIATO


Si avvisano gli interessati che questo ente ha messo in moto tutti i suoi poteri, anche se ben minimi, per pervenire al più presto alla discussione del ricorso presentato al TAR di Catania inerente l’illegittimo Decreto del 28/01/2009 emesso dal Dirigente dell’Assessorato regionale P.I. con il quale è stata annullata la nomina del Presidente della Commissione esaminatrice dei corsi da svolgersi in Paterno’.
La determinazione della sopra citata questione giurisdizionale è di grande interesse anche per questo ente, pertanto, nulla è stato e sarà trascurato al fine di pervenire alla agognata decisione da parte della Magistratura.
Abbiamo più volte ribadito che le decisioni della revoca, da parte del Dirigente Regionale e dunque dei suoi effetti, riguarda una erronea interpretazione di un presupposto di nessuna efficacia.
Il contenuto e le decisioni di quella sentenza (n.06/09), e dunque i suoi effetti, riguardano soltanto le parti che hanno partecipato a quel giudizio e non certo su questo Istituto Cepidown, difatti il C.G.A Sicilia, in nessuna parte della propria sentenza nega validità giuridica ai titoli di specializzazione di cui al D.P.R. n.970/75.
In questo caso l’amministrazione ha apertamente violato il diritto definitivamente sancito dalle sentenze: C.G.A. sentenza n.732/05; C.G.A. ordinanza n.355 del 18/04/2007, aventi ad oggetto il riconoscimento in favore del Cepidown a gestire i due corsi oggetto del giudizio a Paternò.
Detto questo non ci resta altro che attendere la data del dibattimento e la decisione del Tribunale; delle quali, questo ente, assicura una tempestiva e capillare diffusione informativa.

Nell'approssimarsi del periodo dell'udienza facciamo seguito agli argomenti discussi nei precedenti avvisi. Riassumiamo brevemente i principali profili di illegittimità del Decreto del 28/01/2009 emesso dal Dirigente dell’Assessorato regionale P.I. con il quale è stata annullata la nomina del Presidente della Commissione esaminatrice dei corsi da svolgersi in Paterno’.
In primo luogo, occorre evidenziare l’erroneità del presupposto posto a fondamento del provvedimento. Erroneamente infatti il Dirigente Regionale fonda il Suo provvedimento su una sentenza del C.G.A Regione Siciliana (la n.6/09) emessa in un giudizio al quale questo Istituto Cepidown è del tutto estraneo; dunque nessuna efficacia essa può esplicare nei confronti dell’Istituto.
Il contenuto e le decisioni di quella sentenza, e dunque i suoi effetti, riguardano soltanto le parti che hanno partecipato a quel giudizio e non certo sul Cepidown.
Peraltro, la sentenza in questione, diversamente da quanto ritenuto dal Dirigente Regionale, non si occupa della questione della validità dei titoli di specializzazione, bensì risolve una questione di natura processuale dichiarando inammissibile un incidente di esecuzione proposto da una delle parti di quel giudizio nei confronti di un soggetto estraneo al giudicato. Appare dunque chiaro che il C.G.A, in nessuna parte della propria sentenza nega validità giuridica ai titoli di specializzazione di cui al D.P.R. n.970/75.
La situazione attuale, invece, e che l’amministrazione ha apertamente violato, è quella formatasi in seguito alle numerose pronunce dei giudici amministrativi (da ultimo TAR Catania, Ord.n.981/08, ma prima ancora TAR Catania, Sentenza n.91/01) in virtù dei quali è stato definitivamente sancito il diritto del Cepidown a gestire due corsi di specializzazione per insegnanti di sostegno autorizzati col provvedimento commissariale.
Anche il C.G.A. sulla vicenda si è pronunciato più volte, e sempre in senso contrario a quanto oggi sostenuto dall’amministrazione (si veda C.G.A. sentenza n.732/05; C.G.A. ordinanza n.355 del 18/04/2007, aventi ad oggetto il riconoscimento in favore del Cepidown a gestire i due corsi oggetto del presente giudizio)
E’ a tale giudicato che deve conformarsi l’Autorità regionale ponendo in essere, come precisato dal commissario ad acta, tutti i provvedimenti consequenziali all’autorizzazione tra i quali vi è la nomina del Presidente della Commissione esaminatrice.
Il provvedimento 47/XII è poi stato emanato in violazione delle norme sul giusto procedimento amministrativo (art. da 3 a 11 L.241/90, art. 21 septies, art 21 nonies), posto che l’amministrazione ha omesso:

Sintetizziamo qui di seguito la cronistoria della vicenda, per chi ancora non avesse avuto possibilità di documentarsi:
Nel 1995 L’Istituto Cepidown, ai sensi dell’ Ordinanza assessoriale n. 1502 del 25/9/1995 inoltra istanza all’Assessorato Regionale BB. CC. AA. e P. I. della Sicilia per ottenere l’autorizzazione ad organizzare corsi biennali di specializzazione per le attività di sostegno in Paternò.
L’assessorato nega l’autorizzazione con motivazioni che successivamente risulteranno prive di validi contenuti giuridici ed amministrativi. Al diniego opposto dall’Assessorato, il Cepidown presenta ricorso al T.A.R. di Catania, che lo accoglie ed emette una sentenza con la quale riconosce pienamente legittima la richiesta dell’Istituto.
L’Assessorato si oppone alla sentenza del T.A.R. e propone ricorso al Consiglio di Giustizia Amministrativa di Palermo (C.G.A.); questi conferma, con sentenza inappellabile, le decisioni del T.A.R. ed ordina all’Assessorato di rilasciare l’autorizzazione richiesta dall’Istituto Cepidown per lo svolgimento dei corsi a Paternò.
Il Cepidown pertanto riavvia l’azione legale per l’esecuzione del giudicato notificando all’Assessorato l’atto di diffida e messa in mora.
Conseguentemente, alla non disponibilità dell’Assessorato, il TAR nomina il Commissario ad Acta che provvede a dare esecuzione al giudicato con l’emanazione del relativo decreto autorizzativo.
Successivamente alla emanazione del decreto da parte del Commissario ad Acta, L’Assessorato interviene, prima, con la nomina del Presidente della Commissione esaminatrice, poi, con la revoca della stessa.
Da quanto sopra emerge chiaramente la situazione attuale della questione che presenta:
A questo Ente non rimane altro che insistere affinchè la sentenza definitiva venga fatta eseguire, convinti che, in uno Stato Democratico, “nessuna amministrazione regionale o nazionale può annullare”.
Il ricorso è stato notificato al Tribunale Amministrativo Regionale di Catania giovedi 5 marzo c.a., l’esito, probabilmente, a fine del corrente mese.

Si porta a conoscenza degli interessati che ieri sera si è svolto un incontro degli avvocati dell’ente tendente a definire il ricorso da presentare al TAR di Catania al fine di pervenire alla abrogazione del decreto assessoriale n.47/XII e alla nomina del nuovo Presidente della Commissione di esami alle prove selettive del corso biennale di specializzazione per le attività di sostegno Paternò/1.
Il ricorso sarà notificato al Tribunale Amministrativo Regionale di Catania giovedi 5 marzo c.a..
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