Si riassumere la vicenda concernente i corsi di specializzazione per le attività di sostegno autorizzati al Cepidown nel comune di Paternò.
Poiché la vicenda prende inizio nel lontano 1996 per avere un improvviso arresto oggi, riteniamo opportuno tracciare quelli che sembrano i passaggi essenziali, integrando ovviamente i fatti.
Contesto:
Il Cepidown è una cooperativa di solidarietà sociale che da oltre 30 anni opera nel settore della disabilità; nel corso degli anni si è sempre più specializzata nell’ambito della formazione degli insegnanti di sostegno oltre che dei soggetti diversamente abili.
All’epoca in cui la vicenda ebbe inizio, le norme vigenti così disponevano: l’Assessorato Regionale alla P.I., individuando in sede di programmazione il fabbisogno di insegnanti di sostegno nel territorio della regione, con propria ordinanza (O.A. del 25/09/1995, n.1502) avviava il procedimento “per il riconoscimento degli enti specializzati che intendevano gestire corsi per il conseguimento del titolo di specializzazione per le attività di sostegno”.
In buona sostanza ogni ente specializzato in possesso delle specifiche competenze richieste avanzava apposita istanza all’Assessorato il quale, verificato il possesso dei requisiti prescritti, concedeva o meno all’ente richiedente l’autorizzazione a gestire i corsi, al termine dei quali veniva rilasciato un diploma di specializzazione che consentiva ai corsisti di insegnare nelle scuole di ogni ordine e grado.
Vicenda:
Nel 1996 il Cepidawn si vede rigettata la richiesta di autorizzazione a gestire dei corsi di specializzazione da svolgersi nel comune di Paternò (CT); ritenendo illegittimo il diniego, ricorre al Tar che, con sentenza n.91 del 04/07/1999 accoglie il ricorso annullando il diniego e ordinando all’Assessorato di riesaminare la richiesta di autorizzazione alla luce dei principi affermati nella sentenza.
Avverso tale provvedimento l’Assessorato pone appello al C.G.A. il quale, con sentenza n.355 del 15/04/2007 conferma il giudizio di primo grado del TAR.
A questo punto il Cepidown promuove giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato amministrativo.
Il Tar con apposita sentenze nomina il commissario ad acta nella persona del Prefetto di Palermo col compito di consentire lo svolgimento dei corsi (Sentenza n.981/08).
Successivamente il Prefetto con propria nota nomina, quale Commissario ad Acta, il vicePrefetto aggiunto che concede all’ente Cepidown l’autorizzazione a gestire i corsi nel comune di Paternò (Decreto n.1019/XII del 16/10/2008);
Nello stesso tempo l’Assessorato si conforma al giudicato e concede la nomina del presidente della Commissione esaminatrice alle prove selettive fissate per il 3 e 4 febbraio c.a.(Provvedimento D.D.G. n.5378/U.O.XII del 12/12/2008);
Ed è qui che la vicenda si complica in quanto interviene, in data 14/01/2009, una sentenza del C.G.A. (n.06/09) che sconfessando le proprie precedenti pronunce che consentivano l’avvio di analoghi corsi nel comune di Patti (ME), ribalta la situazione e afferma che, poiché ormai la legislazione in materia di formazione degli insegnanti di sostegno è cambiata, essendo stata devoluta alle Università attraverso le SSIS, nessuna validità potrà essere riconosciuta ai titoli rilasciati al termine dei corsi gestiti da enti, e ciò nonostante la sentenza del C.G.A.
Sicchè l’Assessorato Regionale, preso atto della sentenza del C.G.A. inerenti i corsi di Patti dell’Ist. Walden, sospende i corsi del Cepidown già autorizzati impedendone il concreto avvio tramite la revoca della nomina del Presidente della Commissione di esame. (D.D.G. n.47//XII del 28/01/2009)
Il Cepidown dal canto suo propone, avverso tale atto dell’assessorato l’ennesimo ricorso al tar di Catania.
Contraddittorietà:
Nella nota del D.D.G. dell’Assessorato si afferma che ormai la legislazione in materia di formazione degli insegnanti di sostegno è cambiata, essendo stata devoluta alle Università attraverso le SISSIS.
Pertanto nessuna validità potrà essere riconosciuta ai titoli rilasciati al termine dei corsi gestiti da enti.
Si apprende, dal versante delle disposizioni urgenti per lo sviluppo economico – finanziaria 2008 - che all’art. 4-ter. Decreto-legge 25/06/2008, n.112 si legge:”Le procedure per l’accesso alle Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario attivate presso le università sono sospese per l’anno accademico 2008/2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui alle lettere a) ed e) del comma 4.
In considerazione che la sentenza del C.G.A. inerente i corsi di Paternò risulta essere ancora vigente; che la vicenda dei corsi di Patti non necessariamente deve assimilarsi con i corsi di Paternò; tenuto conto, anche, che oggi la competenza esclusiva concessa dal Ministero alle università attraverso le SISSIS è venuta meno con il Decreto Tremonti-Gelmini sopra citato, dovrebbe essere più verosimile l’attinenza alla conferma della autorizzazione a gestire i corsi e al ripristino della nomina del Presidente della Commissione esaminatrice.
E’ quanto ci si aspetta dal Tar di Catania.
La Direzione